nel ritenere che “la diffamazione via internet è punita allo stesso modo di quella a mezzo stampa”, se si fa riferimento all'entità della pena,
ancorché non fosse il tema del colloquio con Sofri (cosa di cui prendiamo atto volentieri),
è ben diverso dall’affermare che alla diffamazione commessa con il mezzo telematico siano applicabili le norme previste per la diffamazione commessa “con il mezzo della stampa”.
Seguono ulteriori fondamentali considerazioni, distinguo e chiarimenti, il tutto onde “rassicurare chi teme l’horror vacui,” che come si sa è sempre in agguato quando ci si cimenta con le leggi (e gli avvocati) di questo nostro amatissimo Paese.
Naturalmente, oggi siamo tutti un po' più rassicurati rispetto al recente passato. Soprattutto sul fatto che un attento esercizio della prudenza, nella controversa materia, sia di gran lunga preferibile ad una certa (malintesa, ahinoi) libertà di espressione ...
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